Descrizione
Il Comune di Rignano rientra attualmente nella zona climatica D, il periodo di accensione del riscaldamento nel nostro comune è quindi dal 1° novembre al 15 aprile.
https://www.comuni-italiani.it/048/036/clima.html
https://www.tuttitalia.it/toscana/16-rignano-sull-arno/classificazione-climatica/
L'inserimento in fascia climatica D comporta inoltre che non trovano applicazione nel territorio comunale le agevolazioni consistenti in aliquote di tassazione ridotte al gasolio e al gas di petrolio liquefatto utilizzati per riscaldamento (contrariamente a quanto stabilito con la deliberazione di Consiglio comunale n. 39/2003 che risulta superata da evoluzioni normative successive).
La classificazione climatica dei comuni italiani è stata introdotta dal Decreto del presidente della Repubblica n. 412 del 26 agosto 1993. Il decreto, disponibile sul sito della gazzetta ufficiale, regolamenta la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della L. 9 gennaio 1991, n. 10.[1][2]
L'articolo 2 suddivide il territorio italiano in sei zone climatiche, nominate dalla A alla F in base alla temperatura media esterna giornaliera. Il criterio utilizzato per tale suddivisione è la misurazione dei gradi giorno (abbreviato GG), e non l'ubicazione geografica. Nella tabella A allegata al decreto, sono elencati i singoli comuni con la loro classificazione climatica.
La zona climatica di appartenenza indica in quale periodo dell'anno e per quante ore al giorno è possibile accendere il riscaldamento negli edifici pubblici e privati. I Sindaci dei comuni possono ampliare, a fronte di comprovate esigenze (temperature rigide in autunni o primavere), i periodi annuali di esercizio e la durata giornaliera di accensione dei riscaldamenti, dandone immediata notizia alla popolazione.
La legge finanziaria 2010 (L. 23 dicembre 2009 n. 191) non ha esplicitamente previsto la reiterazione delle agevolazioni sul gasolio e sul gas di petrolio liquefatto impiegati nelle frazioni parzialmente non metanizzate dei comuni ricadenti nella zona climatica E, di cui all’art. 13, comma 2,della legge 28 dicembre 2001, n. 448; pertanto il beneficio risulta applicabile alle sole frazioni non metanizzate, appartenenti a Comuni della zona climatica "E", intese come porzioni edificate ubicate a qualsiasi quota, al di fuori del centro abitato dove ha sede la Casa Comunale, ivi comprese le aree su cui insistono case sparse.
Successivamente, l’Agenzia delle Dogane ha fornito un'interpretazione di questa mancata reiterazione precisando che il beneficio risulta invece ad oggi applicabile alle sole frazioni, non metanizzate della zona climatica E, appartenenti a Comuni metanizzati che ricadono nella medesima zona climatica E, intese secondo la lettera del citato art. 4, del D.L. n. 268/2000 come "…porzioni edificate ubicate a qualsiasi quota, al di fuori del centro abitato ove ha sede la casa comunale, ivi comprese le aree su cui insistono case sparse".
In ogni caso, la decisione di esecuzione (UE) 2019/814 del Consiglio del 17 maggio 2019 che autorizza l'Italia ad applicare, in determinate zone geografiche, aliquote di tassazione ridotte al gasolio e al gas di petrolio liquefatto utilizzati per riscaldamento ai sensi dell'articolo 19 della direttiva 2003/96/CE è valida solo fino al 31.12.2024.
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Ultimo aggiornamento: 23 ottobre 2024, 13:18