Catasto delle aree percorse dal fuoco

Contributi e/o osservazioni - Entro il 12 gennaio 2024

Ultima modifica 13 dicembre 2023

La L. 353/2000 “legge-quadro in materia di incendi boschivi” e la L.R. 39/2000 “Legge forestale della Toscana” stabiliscono specifici divieti in ordine alle zone boscate ed ai pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco. Assegnando ai Comuni il compito del relativo censimento, tramite la predisposizione di un apposito catasto, stabilendo indirizzi e procedure per la formazione e l’aggiornamento degli elenchi dei terreni interessati.


L’Ufficio Urbanistica, ai fini della definizione/aggiornamento dell’elenco delle aree percorse dal fuoco per gli eventi intervenuti negli anni 2008 - 2022, ha predisposto l’ELENCO PROVVISORIO, approvato con Determina dirigenziale n. 648 del 12 dicembre 2023, meglio descritte nelle schede di cui all’allegato “SCHEDE DESCRITTIVE – ANNO 2023” in ognuna delle quali sono riassunti, tra gli altri, i dati identificativi catastali.


Entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso potranno essere trasmesse all’Ente, a mezzo PEC all’indirizzo comune.rignano@postacert.toscana.it, eventuali contributi e/o osservazioni che verranno valutati ai fini della costituzione dell’ELENCO DEFINITIVO delle aree  percorse dal fuoco.
Si informa altresì che l’ELENCO DEFINITIVO sarà approvato entro sessanta giorni dalla conclusione del periodo di pubblicazione valutando le eventuali osservazioni pervenute al protocollo generale dell’ente. 

Per informazioni
Ufficio Urbanistica
Arch. Stefano Casali
Telefono 055.8347871
e-mail: s.casali@comunerignano.fi.it
pec: comune.rignano@postacert.toscana.it 

Normativa

LRT 39/2000 “Legge forestale della Toscana”
 Art. 75 bis   Catasto delle aree percorse dal fuoco 
 1. I comuni, con la procedura di cui al comma 2, censiscono in un apposito catasto i boschi percorsi da fuoco e, nella fascia entro cinquanta metri da tali boschi, i soli pascoli percorsi dal fuoco, avvalendosi anche dei rilievi effettuati dal Corpo forestale dello Stato.
 2. I comuni, per eventuali osservazioni, espongono per trenta giorni all'albo pretorio comunale l'elenco dei terreni da inserire nel catasto. All'esposizione dell'elenco viene data tempestiva pubblicità attraverso pubbliche affissioni. Decorsi trenta giorni i comuni valutano le osservazioni presentate e approvano, entro i successivi sessanta giorni, gli elenchi definitivi e le relative perimetrazioni dandone comunicazione alla Giunta regionale con le modalità definite dal piano AIB.
 3. I comuni tengono aggiornato il catasto provvedendo alla cancellazione delle prescrizioni relative ai divieti di cui all'articolo 76, commi 4, 5 e 7, allo scadere dei rispettivi periodi di divieto.
 4. I rilievi di cui al comma 1, sono utilizzati dal comune per l’aggiornamento del quadro conoscitivo degli strumenti urbanistici. 
 5. I comuni entro il 31 maggio di ogni anno, censiscono gli incendi verificatisi nell’annualità precedente.
 6. Qualora il comune non provveda entro il termine di cui al comma 5, la Regione Toscana esercita il potere sostitutivo mediante la nomina di un commissario ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge regionale 31 ottobre 2001, n. 53 (Disciplina dei commissari nominati dalla Regione).
 7. In caso di esercizio associato, le disposizioni dei commi 1, 2, 3, 5 e 6, si intendono riferite all'ente responsabile dell'esercizio associato ai sensi dell'articolo 17 della l.r. 68/2011; il comma 4 si intende riferito all'ente medesimo in caso di esercizio associato delle funzioni attinenti gli strumenti urbanistici.

Art. 76 
 Disposizioni per la prevenzione degli incendi boschivi
1. Il regolamento forestale definisce: 
a) le azioni che possono determinare, anche solo potenzialmente, l'innesco di incendio, i divieti, le prescrizioni e le precauzioni da adottare, nonché le eventuali deroghe; 
b) i periodi a rischio per lo sviluppo degli incendi boschivi, determinati su base statistica meteo-climatica e le modalità per la definizione di tali periodi; 
b bis) le aree con rischio particolarmente elevato per lo sviluppo degli incendi boschivi, determinati su base meteo-climatica e le modalità per la definizione di tali aree in relazione ai periodi di cui alla lettera b);
c) abrogata. 
 2. Abrogato. 
 3. I proprietari ed i possessori di tutte le aree definite all'articolo 69, comma 1, colpite o minacciate da incendio, per le operazioni di spegnimento garantiscono il libero accesso e mettono a disposizione  la manodopera idonea e le attrezzature ed i mezzi di cui hanno la disponibilità, nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro. 
 4. Nei boschi percorsi da incendi è vietato: 
a) per dieci anni, il  pascolo di qualsiasi specie di bestiame, fatte salve le deroghe previste dal regolamento forestale in caso di favorevole ricostituzione del soprassuolo boschivo; 
b) per cinque anni l'esercizio dell'attività venatoria, qualora la superficie bruciata sia superiore ad ettari uno, in presenza della tabellazione realizzata con le modalità definite nel piano AIB.
 5. Sia nei boschi percorsi dal fuoco e, sia nella fascia entro cinquanta metri da tali boschi, nei soli pascoli percorsi dal fuoco, fatte salve le opere pubbliche, le opere necessarie all'AIB e quanto previsto negli strumenti urbanistici approvati precedentemente al verificarsi dell'incendio, è vietata:
a) per un periodo di quindici anni, ogni trasformazione del bosco in altra qualità di coltura; 
b) per un periodo di venti anni, la realizzazione di edifici o di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive. 
 5 bis. Nei certificati di destinazione urbanistica rilasciati dal comune deve essere espressamente richiamato il divieto di cui al comma 5. 
 6. Alle aree di cui al comma 5 ed agli immobili ivi situati si applica la disposizione dell'articolo 10, comma 1, terzo periodo, della l. 353/2000 e successive modificazioni. 
7. Sia nei boschi percorsi dal fuoco che nei pascoli, situati entro 50 metri dai boschi, percorsi dal fuoco, sono vietate, per cinque anni, le attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche, salvo specifica autorizzazione concessa dal Ministro dell'ambiente, per le aree naturali protette statali, o dalla Regione negli altri casi, per accertate situazioni di dissesto idrogeologico e nelle situazioni in cui sia urgente un intervento per la tutela di particolari valori ambientali o paesaggistici.

Determina n. 648 del 12/12/2023
13-12-2023

Allegato 166.43 KB formato p7m

Aree percorse dal fuoco - Schede anagrafiche 2023
13-12-2023

Allegato formato pdf


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