Imposta di soggiorno

Ultima modifica 25 gennaio 2024

Argomenti :
Turismo

L'imposta di soggiorno del Comune di Rignano sull'Arno è istituita a decorre dal 1° aprile 2023

Il Regolamento dell'Imposta di Soggiorno è scaricabile in allegato.

L'imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall'art.4 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n.23. Il relativo gettito è destinato a finanziare gli interventi, previsti nel bilancio del Comune, per il turismo, la manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali, nonchè i servizi pubblici attinenti. L'imposta è corrisposta per ogni pernottamento (ovvero a persona per notte) nelle strutture ricettive ubicate nel territorio del Comune di Rignano sull'Arno, fino ad un massimo di 6 pernottamenti consecutivi.

L'imposta è dovuta da ogni soggetto, non residente nel Comune di Rignano sull'Arno, per ogni pernottamento nelle strutture ricettive situate nel territorio del Comune.
La misura dell'imposta è graduata e commisurata con riferimento alla tipologia delle strutture ricettive definita dalla normativa regionale, che tiene conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime. Per le strutture ricettive la misura è definita in rapporto alla loro classificazione articolata, rispettivamente, in "stelle", "chiavi" e "girasoli".

Le misure d'imposta, approvate con delibera della Giunta Comunale , sono rappresentate nell'apposita tabella scaricabile in allegato.

La misura dell’imposta di soggiorno è ridotta del 50% nei periodi di bassa stagione (mesi di novembre, dicembre, gennaio e febbraio)

Sono esenti dal pagamento dell’imposta di soggiorno:

  • i minori fino al compimento dei 16 anni di età;

  • gli autisti di pulman e gli accompagnatori che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati di turisti; l’esenzione si applica per ogni autista e per un accompagnatore ogni venti turisti;

  • il personale dipendente della gestione della struttura ricettiva che ivi svolge attività lavorativa;

  • gli studenti ed i loro accompagnatori che alloggiano nelle strutture in occasione di gite scolastiche organizzate;

  • i portatori di handicap ed i loro accompagnatori, in ragione di un accompagnatore per ogni portatore di handicap;

  • i soggetti che assistono i degenti ricoverati (anche in day-hospital) presso strutture sanitarie del territorio, in ragione di un accompagnatore per paziente;

  • gli ospiti istituzionali (gemellaggi, ecc.) del Comune;

  • coloro che soggiornano in maniera non occasionale per motivi di lavoro presso le strutture ricettive purchè in possesso di un’attestazione sottoscritta dal proprio datore di lavoro, dalla quale risulti l’esistenza di un’apposita convenzione con le strutture medesime comprovanti le ragioni del pernottamento.

  • sono altresì esenti dal pagamento dell’imposta di soggiorno i soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche, per fronteggiare situazioni di emergenza conseguenti a eventi calamitosi o di natura straordinaria o per finalità di soccorso umanitario.

I gestori delle strutture ricettive ubicate nel Comune di Rignano sull'Arno sono tenuti ad informare, in appositi spazi, i propri ospiti, dell'applicazione, dell'entità e delle esenzioni dell'imposta di soggiorno.

  • Essi hanno l'obbligo di dichiarare trimestralmente all'Ente, entro il giorno 15 del mese successivo, il numero di coloro che hanno pernottato presso la propria struttura nel corso dei tre mesi precedenti il relativo periodo di permanenza, l'imposta dovuta, nonchè eventuali ulteriori informazioni utili ai fini del computo della stesa.

  • Essi hanno l'obbligo di versare l'imposta riscossa entro 15 giorni dalla fine di ciascun trimestre.

La dichiarazione deve essere trasmessa tramite il “Portale per le strutture ricettive” messo a disposizione dall'Amministrazione Comunale.

Per poter accedere al Portale è necessario compilare e restituire il modello comunicazione utenti scaricabile in allegato

Attenzione:  Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento al Comune di Rignano sull'Arno dell'imposta di soggiorno, dovuta, entro quindici giorni dalla fine di ciascun trimestre solare, attraverso la piattaforma PagoPa del Comune, mediante bonifico bancario o mediante pagamento diretto effettuato presso gli sportelli della Tesoreria Comunale.

Tariffe imposta di soggiorno (validi fino al 31.03.2024)
25-01-2024

Allegato 371.73 KB formato pdf

Regolamento imposta di soggiorno (valido fino al 31.03.2024)
25-01-2024

Allegato 2.36 MB formato pdf

Tariffe imposta di soggiorno (validi dal 01.04.2024)
25-01-2024

Allegato 127.78 KB formato pdf

Regolamento imposta di soggiorno (valido dal 01.04.2024)
25-01-2024

Allegato 268.15 KB formato pdf


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