Garante dell'informazione e della partecipazione

Al fine di assicurare l'informazione e la partecipazione dei cittadini e di tutti i soggetti interessati alla formazione degli atti di governo del territorio, l'art. 37 della legge regionale n°65 del 3 gennaio 2014 prevede che i comuni con popolazione superiore a 20 mila abitanti individuino un proprio Garante dell'informazione e della partecipazione. Questo Ente ha deciso, pur non essendo obbligato, di nominare un proprio Garante della informazione e della partecipazione.

Ultima modifica 10 maggio 2024

MODALITÀ DI FRUIZIONE

Partecipa anche tu!!!

È possibile contattare il Garante scrivendo all'indirizzo: garante@comunerignano.it

AVVERTENZE

Per i procedimenti per i quali non sono espressamente previste attività di partecipazione, in ogni fase procedurale compresa tra l’adozione e l’efficacia, sarà assicurata l’informazione. Gli atti saranno comunque pubblicati sul sito web del Comune nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente”

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Le funzioni del Garante dell'informazione e della partecipazione sono definite dall'art. 38 della legge regionale 65/2014,  dal Regolamento Regionale n. 4R del 14 febbraio 2017 e dalle Linee Guida sui livelli partecipativi ai sensi dell'art.36, comma 5 della LR 65/2014 e dell'art.17 del Regolamento 4/R/2017 allegate alla delibera G.R. n. 1112 del 16.10.2017.

 

Attività del garante per variante “Modifiche alle Schede Norma ATU13 e ATR13 relative al Sentiero ciclo-pedonale dell’Arno” ai sensi dell'art. 34 della LR 65/2014
 
Attività del garante per variante “Incremento standard urbanistici in località Pian dell’Isola”

 


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